Termini privacy
La modulistica relativa alla privacy.
D.Lgs. 196/2003
Il Titolo V del D.Lgs 196/2003 disciplina il trattamento di dati personali in ambito sanitario. L’art.77, in deroga alla normativa generale del Codice in materia di protezione dei dati personali, indica le modalità semplificate che dovranno seguire gli esercenti le professioni sanitarie per l’informativa e l’acquisizione del consenso.
I medici e gli odontoiatri trattano i dati idonei a rivelare lo stato di salute con il consenso dell’interessato, senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire la finalità della tutela della incolumità fisica dell’interessato.
Il modello dovrà essere custodito dal medico o dall’odontoiatra e potrà essere esibito in caso di contestazione dell’avvenuto consenso, in particolare il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta, acquisiranno il consenso, qualora non fosse già stato acquisito, alla prima visita del paziente.
Raccolta del consenso dei pazienti
Assunzione in proprio delle funzioni di titolare del trattamento (quando non ci sono responsabili o incaricati)
Atto di nomina del responsabile (per il titolare che delega la responsabilità ad altro soggetto)
1. | Medico chirurgo, odontoiatra o struttura: nomina responsabile |
2. | Studio medico associato: nomina responsabile |
3. | Studio odontoiatrico associato: nomina responsabile |
Atto di incarico a consulenti esterni per specifici compiti (commercialista, odontotecnico)
1. | Medico chirurgo: affidamento incarico al commercialista |
2. | Odontoiatra: affidamento incarico al commercialista |
3. | Odontoiatra: affidamento incarico all’odontotecnico |
Atto di incarico a personale di segreteria (da parte del titolare o, se nominato, del responsabile)
Istruzioni e articoli del Codice da consegnare ai delegati
1. | Istruzioni da consegnare all’incaricato |
2. | Articoli del codice da consegnare all’incaricato |
Il codice deontologico
Il testo attuale
Il Codice Deontologico attuale, che aggiorna quello redatto nel 1998, è frutto di un lungo e approfondito confronto all’interno della categoria medica attenta a recepire e fornire risposte adeguate alle tante tematiche di interesse socio-sanitario che i progressi della medicina e l’esercizio quotidiano della professione portano all’attenzione dei medici italiani. Confronto iniziato con i convegni che la FNOMCeO ha tenuto a Sanremo nell’aprile 2005 e a Matera nel luglio dello stesso anno.
Dal Presidente FNOMCeO, ai Presidenti di tutti gli Ordini d’Italia, è stato sottolineato che le nuove regole – 8 anni dopo il precedente Codice – sono state ampiamente condivise ed erano molto attese. Oltre un anno e mezzo di lavoro per produrre 75 articoli e una “disposizione finale”, in cui si riafferma la centralità del ruolo del medico.
Il testo così formulato è stato sottoposto al vaglio definitivo dell’Assemblea dei Presidenti degli Ordini italiani, svoltasi per quattro giorni a Roma nel dicembre del 2006.
Adempimenti degli Ordini provinciali
Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a inviare ai singoli iscritti all’Albo il Codice di Deontologia Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento.
Il medico e l’odontoiatra devono prestare il giuramento professionale.
Documenti:
– Codice di Deontologia Medica 2006
– Linee guida sul conflitto di interesse
– Linee guida sulla pubblicità dell’informazione sanitaria